Le ultime in materia di sicurezza sul lavoro
08 febbraio 2021
La Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi in materia di responsabilità penale per omessa osservanza delle disposizioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro (d. lgs. 81/08). Con tre sentenze depositate nelle scorse settimane (nr. 2845, nr. 2848, nr. 4075) viene ribadita l'importanza di dare effettività ai documenti prescritti. In particolare, con il primo arresto è ritenuto responsabile del reato il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione del cantiere che nell'approntare il piano di sicurezza e coordinamento abbia omesso una verifica di adeguatezza del POS approntato da una ditta appaltatrice. Negli altri casi, il datore di lavoro è ritenuto responsabile per non aver correttamente messo in atto le previsioni di specifici rimedi ai rischi previsti nel documento di valutazione (DVR).
In tutti i tre casi, inoltre, viene esclusa l'interruzione del nesso causale per fatto derivante da colpa esclusiva del lavoratore: secondo i giudici di legittimità, infatti, il datore di lavoro deve impedire l'instaurarsi di prassi di lavoro non corrette attraverso una compiuta gestione del rischio che individui il comportamento corretto e non lasci al lavoratore la possibilità di creare pratiche lavorative distorte e pericolose.
In ultimo, risulta interessante quanto previsto dalla sentenza 2848 in tema di responsabilità dell'ente ex art. 25-septies del d. lgs. 231/01. Secondo la difesa l'interesse o vantaggio richiesto non è sussistente a fronte della mancata installazione di un presidio di sicurezza del valore di circa 66 euro. A giudizio della Cassazione, tuttavia, sussiste la responsabilità dell'ente in quanto il mantenimento di un macchinario vetusto e privo dei presidi di sicurezza produce un risparmio di spesa derivato dal mancato acquisto del macchinario nuovo; configurandosi, così, i requisiti previsti dall'art. 5.
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