Il rischio interferenziale. Quale responsabilità per il committente?
02 marzo 2021
L'art. 26 del d. lgs. 81/08 disciplina gli obblighi connessi al c.d. rischio derivante dalla presenza di più aziende sul luogo di lavoro.
In tale ambito, il Committente gioca un ruolo fondamentale tanto da poter essere ritenuto responsabile in caso di reato colposo commesso in violazione del T.U. sicurezza. Nella valutazione di tale profilo non occorre tenere conto della veste civilistica del rapporto (appalto, trasporto, somministrazione) ma della concreta interferenza tra le imprese ed i possibili ulteriori rischi (sul punto Cass. pen. n. 7087/21).
In tale contesto, può essere ritenuto responsabile il committente che - oltre ad aver omesso la cooperazione e la predisposizione del DUVRI - non fornisca le informazioni dettagliate sui rischi specifici esistenti nell'ambiente di lavoro secondo la regola generale prevista dall'art. 26 al comma 1 lett. b): la sua condotta - che deve essere valutata in concreto - può incidere nel verificarsi dell'evento ed esporlo, così, alla contestazione penale (di recente, su tale punto, Cass. Pen. n. 7919/21).
Quotidianamente i professionisti dello Studio sono impegnati su queste tematiche. Non solo assistenza giudiziale, ma anche consulenza e formazione specifica. Queste ultime attività sono oggi quanto mai preziose: una corretta gestione del rischio, infatti, non solo limita la possibilità di una contestazione penale; ma crea certezza e maggior chiarezza nelle dinamiche aziendali. In sostanza, crea valore.
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